Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di prudenza e correttezza – Espressioni offensive nei confronti di magistrati e colleghi – Illecito deontologico – Sussiste.

Gli obblighi di prudenza e correttezza devono essere osservati anche nei colloqui con il cliente. Viola pertanto gli obblighi di prudenza e correttezza l’avvocato che, nei colloqui con il cliente, usi espressioni e pronunci giudizi offensivi nei confronti di magistrati e colleghi. (Respinge ricorso avverso decisione del C.d.O. di Pesaro del 13 novembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Danovi), sentenza del 4 marzo 1995, n. 22

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 04 Marzo 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 13 Novembre 1993
Giurisprudenza CNF

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