Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione – Illecito deontologico – Non sussiste.

Non è responsabile di omessa informazione l’avvocato che non comunichi al cliente l’avvenuta notificazione della sentenza di condanna, provocando, così, il passaggio in giudicato della stessa e precludendo al cliente la possibilità di interporre appello, quando la notificazione e la comunicazione della sentenza di condanna siano ricevute dalla segreteria di studio che ometta negligentemente di informarne l’avvocato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 27 novembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 11 giugno 1992, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 11 Giugno 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Novembre 1989
Giurisprudenza CNF

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