Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione e di messa a disposizione di somme – Ritenzione di somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che, accettando il mandato, non solo omette di dare diligenti informazioni ma fabbrica artificiosamente informazioni inveritiere o comunque inesatte, trattiene ripetutamente somme di un certo importo e trascura lo svolgimento del mandato consentendo l’insorgere di giudizi nei propri confronti, viene meno ai doveri di lealtà, diligenza e decoro, in quanto tiene un comportamento gravemente lesivo sia della propria dignità, sia del prestigio dell’intera categoria forense, violando quindi ogni correttezza nell’attività professionale. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Taranto del 19 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 14 gennaio 1995, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 14 Gennaio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 19 Dicembre 1992
Giurisprudenza CNF

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