Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata prestazione di attività – Sanzione – Sospensione dall’esercizio della professione – Mesi due.

Il professionista che omette di eseguire incarichi ricevuti dal cliente (pagamento di cambiali e attività di recupero crediti) viene meno agli obblighi di correttezza, diligenza, prestigio e decoro (nella fattispecie, data la modestia degli addebiti, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 luglio 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 02 Dicembre 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Luglio 1989
Giurisprudenza CNF

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