Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebito trattenimento di somme – Illecito deontologico – Sospensione.

Il professionista che si appropria di somme appartenenti al cliente ed evita l’adempimento ricorrendo ad «ambigui ripieghi» compie un grave illecito disciplinare e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei. Nella fattispecie, in considerazione della sopravvenuta estinzione del debito, dell’età e della precedente condotta incensurata del professionista è stata applicata la sanzione della sospensione per la durata di mesi due. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bari, 14 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 23 novembre 1991, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 23 Novembre 1991 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 14 Dicembre 1989 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment