Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Omessa informativa alla parte – Attenuanti – Riduzione sospensione esercizio professionale a mesi quattro.

Il professionista che trattenga indebitamente somme di diretta spettanza dei propri assistiti (quali risarcimenti danni da incidenti stradali) e che non chiarisca la mancata qualifica professionale della moglie nei colloqui intercorsi fra la stessa e i clienti, viene meno alla dignità e al decoro professionale creando discredito all’intera categoria (nella fattispecie, tenuto conto che i comportamenti del ricorrente, per quanto deprecabili, sono stati posti in essere in un periodo estremamente sofferto per questi sotto l’aspetto fisico e psichico, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto eccessiva l’entità della sanzione, ed ha ridotto la durata della sospensione dall’esercizio professionale da otto mesi a quattro). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rovigo, 15 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Gazzara), sentenza del 23 maggio 1994, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 23 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 15 Dicembre 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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