Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità – Trattenimento somme riscosse per conto e per incarico del cliente – Illecito deontologico – Sussiste – Rilevanza delle circostanze personali dell’incolpato.

Viene meno ai doveri di probità professionale, compromettendo la dignità della classe forense, l’avvocato che trattenga notevoli somme di denaro riscosse per conto e per incarico del cliente. In corrispondenza di simili infrazioni disciplinari la sanzione normalmente applicata è la cancellazione dall’albo, e nei casi meno gravi, la sospensione per il tempo massimo consentito. Solo in considerazione di circostanze personali particolarmente sfortunate, in cui viene a trovarsi il professionista, il Consiglio dell’Ordine può legittimamente applicare una sanzione della sospensione per un tempo inferiore al massimo consentito. (Nel caso di specie il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi otto). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Reggio Emilia, 28 settembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 13 Ottobre 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 28 Settembre 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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