Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza, lealtà e correttezza – Negligenza ed omissioni nel mandato professionale – Indebita ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei.

Il professionista che ometta, benché sollecitato dal cliente, di versare somme ricevute dalla controparte, che trattenga, anche dopo la presentazione del relativo esposto al competente Consiglio dell’Ordine, una somma manifestamente eccessiva e che fornisca notizie false sull’andamento della pratica a lui affidata, viola il dovere di diligenza, lealtà e correttezza cui deve ispirarsi la condotta forense (nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei, tenuto conto che si tratta di fatti caratterizzati da grave negligenza e da scarsa serietà professionale). (Accoglie parz. ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 5 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Pisapia), sentenza del 18 marzo 1993, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 18 Marzo 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 05 Dicembre 1990
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment