Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di difesa – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Ritardo in udienza – Equa attesa – Obbligo – Sussiste.

Il professionista che, in nome del dovere di difesa verso il proprio cliente, non tollera il ragionevole ritardo (10 minuti circa) del collega di controparte, ma chieda darsi atto dell’assenza e faccia fissare udienza di conclusioni definitive, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante. Infatti, se è principio fondamentale che il dovere di difesa prevalga sul dovere di colleganza, è pur vero che non si viola il primo se si assume un comportamento che contemperi i rispettivi diritti nel rispetto dei principi di lealtà e ragionevolezza (nella specie all’avvocato che non ha aspettato il collega per dieci minuti è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 4 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BONAZZI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 29 Novembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 04 Luglio 1994
Giurisprudenza CNF

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