Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Assunzione del patrocinio di parti in conflitto da legali del medesimo studio – Illecito disciplinare – Sussiste.

È da ribadire la norma comportamentale che impone a colleghi di studio di non assistere soggetti che siano in lite tra di loro. Infatti l’assunzione del patrocinio delle parti in conflitto da parte di legali che operino nel medesimo studio, quand’anche non abbia prodotto effetti pregiudizievoli agli interessi degli assistiti, determina una situazione di pericolo per il rapporto fiduciario con il cliente, suscitando stato di disagio e comprensibile diffidenza, che si ripercuote negativamente sull’immagine stessa della professione. (Nella specie i colleghi di studio avevano assistito marito e moglie in un giudizio di separazione). La sanzione è stata ridotta all’avvertimento. (Accoglie in parte ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bologna del 22 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 3 maggio 1995, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 03 Maggio 1995 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 22 Settembre 1993 (censura)
Giurisprudenza CNF

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