Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte, magistrati e terzi – Pluralità di azioni nei confronti della controparte – Censura.

Costituisce comportamento contrario alla deontologia professionale il moltiplicare artificiosamente le procedure di recupero del credito, contro lo stesso debitore, quando il debito sia inerente ad un unico rapporto. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Genova, 14 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 11 giugno 1992, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 11 Giugno 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 14 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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