Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Mancato adempimento di obbligazioni personali – Illecito deontologico – Sussiste – Sospensione per mesi due.

L’avvocato che, dopo aver assunto diverse obbligazioni di carattere personale, non proceda ai relativi adempimenti, pone essere una condotta contraria ai principi di probità, correttezza, lealtà e decoro professionale cui deve ispirarsi l’avvocato non soltanto nell’esercizio del suo ministero, ma anche nella vita privata. (Nella specie, si è ritenuta equa, con riferimento ai diversi inadempimenti posti in essere, l’irrogazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 30 settembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 12 settembre 1994, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 12 Settembre 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 30 Settembre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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