Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Dovere di rispondere a legittime richieste di un curatore fallimentare – Mancanza – Predisposizione di querela infondata nei confronti del richiedente informazioni e documenti – Rilevanza disciplinare – Sussiste.

Viene meno ai doveri di diligenza l’avvocato che, richiesto di legittime informazioni e di documenti da parte di un curatore fallimentare, abbia omesso di rispondere ed anzi abbia, con un comportamento incontrollato, presentato una querela infondata nei confronti del richiedente, in seguito alle proteste presentate dallo stesso al competente consiglio dell’ordine. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano del 22 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 12 novembre 1994, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 12 Novembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Febbraio 1993
Giurisprudenza CNF

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