Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Dovere di adempiere alle obbligazioni assunte – Inadempimento – Pignoramento presso lo studio dato in locazione da terzi – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che non onori i propri debiti, subisca esecuzione forzata e costringa terze persone a subire, a causa della sua condotta inadempiente, gravi pregiudizi patrimoniali, compromette la propria reputazione, la dignità ed il prestigio dell’intera classe forense (nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi otto). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Galati), sentenza del 15 maggio 1996, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 15 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Ottobre 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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