Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Induzione in errore sulla regolarità della notificazione – Illecito deontologico.

Viola il disposto di cui all’art. 38 R.D.L. n. 1578/1933 il professionista che induce il giudice in errore mediante la presentazione di documenti formati irritualmente (nella specie l’avvocato in un procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva indotto in errore il pretore sulla ritualità della notificazione del ricorso introduttivo, che aveva fatto eseguire a mani di persona non legittimata a riceverlo, espressamente indicando il proprio studio come luogo ove effettuarla, in evidente contrasto con la assunta rappresentanza dei ricorrenti. La sanzione inflitta è stata la sospensione dall’esercizio per mesi sei). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 luglio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 18 marzo 1993, n. 21

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 18 Marzo 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Luglio 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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