Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza in genere – Atteggiamento offensivo e diffamatorio nei confronti di un collega – Sospensione.

Viene meno ai doveri di probità, dignità e correttezza e viola il principio di colleganza l’avvocato che rechi offese ad un collega ed al personale del suo studio con ingiurie verbali e con scritte ingiuriose sui muri, e che in un atto di citazione utilizzi espressioni offensive e diffamatorie nei confronti dello stesso collega (nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 luglio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. La Volpe), sentenza del 4 giugno 1994, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 04 Giugno 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Luglio 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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