L’avvocato può registrare la telefonata del collega a tutela del proprio cliente

Non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all’insaputa dell’interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente. (Nella fattispecie il professionista aveva registrato le conversazioni intercorse con il legale della controparte al fine di acquisire la prova della commissione del reato di tentata estorsione, e il Consiglio nazionale forense ha pronunciato nel senso indicato, su rinvio della Suprema Corte che aveva demandato di accertare se l’utilizzazione delle registrazioni in oggetto fosse avvenuta a tutela di un legittimo interesse, leso o esposto a pericolo dalla condotta altrui; se la rivelazione aveva arrecato o meno un nocumento ingiusto; se fossero quindi meritevoli di tutela i colloqui telefonici intervenuti). (Accoglie ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Vicenza del 13 maggio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. PANUCCIO, rel. SCASELLATI SFORZOLINI), sentenza del 6 novembre 1995, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 06 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 13 Maggio 1991
Giurisprudenza CNF

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