Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Trattenimento di somme di spettanza del cliente – Omessa esplicazione del mandato – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense l’avvocato che, percepite somme di denaro dal cliente per l’espletamento del mandato, non svolga l’attività professionale richiesta e trattenga per sé le somme stesse. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 13 giugno 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. D’Arle), sentenza del 24 maggio 1996, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 24 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 13 Giugno 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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