Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti ed i magistrati – Dovere di diligenza, lealtà e correttezza – Versamento di somme di spettanza di cliente sul conto corrente del professionista – Omessa richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare per disporre di somme di spettanza anche di minori, inosservanza di disposizioni del Giudice Tutelare e altri addebiti – Illecito deontologico – Avvertimento – Attenuanti.

Costituisce illecito deontologico versare somme di spettanza dei clienti su conti correnti personali del professionista, anziché in separati conti, omettere di richiedere preventiva autorizzazione del giudice tutelare prima di procedere alla ripartizione di somme anche di spettanza di minori, non ottemperare a disposizioni emanate dal giudice tutelare nell’interesse di minori, ritardare nel presentare la resa dei conti richiestagli e nella corresponsione del saldo dovuto. Nella fattispecie al professionista è stata applicata la sanzione del solo avvertimento in considerazione della figura dell’incolpato e dei suoi ottimi precedenti. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Massa, 17 luglio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 novembre 1992, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 27 Novembre 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 17 Luglio 1991
Giurisprudenza CNF

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