Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti e le controparti – Pagamento delle ragioni di credito – Necessità di atto di desistenza dall’istanza di fallimento – Omesso controllo da parte del professionista dell’intervenuto deposito di tale atto – Illecito deontologico – Non sussiste.

Qualora il creditore istante abbia accettato, nel corso di una procedura fallimentare, un assegno in pagamento del suo avere, deve ritenersi definita la questione tra lui ed il debitore. Ne segue che è doverosa per il creditore la desistenza dall’istanza di fallimento a suo tempo depositata, senza che sia necessario, da parte del legale del debitore, un relativo controllo in tal senso (nella fattispecie il Consiglio nazionale forense, in accoglimento del ricorso presentato dal professionista, lo ha prosciolto da ogni addebito, dichiarando che non gli si poteva imputare alcuna trascuratezza, quale difensore del debitore, per aver omesso di controllare che la dichiarazione di desistenza fosse stata effettivamente presentata dal creditore). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Livorno, 26 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PICCINI), decisione del 26 gennaio 1989, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 Gennaio 1989 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 26 Giugno 1987
Giurisprudenza CNF

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