Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Protesti cambiari – Illecito deontologico – Sussiste.

Il decoro dell’avvocato non si realizza esclusivamente nella sua attività forense ma nel complesso delle doti morali e sociali, nella stima e nel rispetto che esse determinano nella pubblica opinione; pertanto, il professionista che si rende responsabile di inadempienze, non onorando gli effetti cambiari e subendo il relativo protesto (nel caso di specie, esecuzione mobiliare conclusasi negativamente), perde il credito dovutogli e intacca il prestigio dell’intera classe forense. (Rigetta ricorso presentato avverso decisione del C.d.O. di Sanremo del 12 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. D’Errico), sentenza del 3 maggio 1995, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 03 Maggio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sanremo, delibera del 12 Ottobre 1993
Giurisprudenza CNF

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