Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Fatti ricadenti nella vita privata del professionista – Protesto di assegni per un importo elevato – Rilevanza in sede disciplinare – Sussiste.

I fatti ricadenti nella vita privata dell’avvocato diventano rilevanti ai fini disciplinari per violazione dei fondamentali doveri di probità, dignità e decoro allorché assumono carattere pubblico. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità disciplinare del professionista forense per il protesto di ben 42 assegni, per un importo complessivo ingente e per il susseguente processo penale subito, dato che l’illecito commesso costituisce fatto destinato a ripercuotersi non solo sulla figura professionale esterna dell’avvocato, ma anche sul prestigio dell’intera classe forense a causa della pubblicità connessa al procedimento penale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 7 maggio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 15 dicembre 1994, n. 160

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 15 Dicembre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Maggio 1993
Giurisprudenza CNF

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