Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di probità e correttezza – Condanna penale per corruzione – Illecito deontologico.

L’avvocato che nell’esercizio della sua professione compie atti corruttivi per i quali subisce procedimento penale con successiva condanna ex art. 444 c.p.p. pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola i principi di probità e correttezza che devono caratterizzare l’attività del professionista. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 14 luglio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CADDEO), sentenza del 18 dicembre 1997, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 18 Dicembre 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 14 Luglio 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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