Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di diligenza, probità e lealtà – Utilizzo di somme vincolate – Censura.

Viene meno ai doveri di diligenza, probità e lealtà l’avvocato che utilizzi le somme depositate su un libretto di deposito bancario, costituenti il ricavo di un’esecuzione immobiliare, senza l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, e con attribuzione a se stesso di parte del relativo importo. (Nella fattispecie, essendo stato escluso un intento doloso è stata ritenuta equa la sanzione della censura). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rieti, 13 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 30 maggio 1994, n. 51

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 30 Maggio 1994 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 13 Dicembre 1991 (censura)
Giurisprudenza CNF

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