Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di correttezza, dignità e decoro – Alterazione e sistematica falsificazione di certificati medici – Grave illecito deontologico – Cancellazione.

L’avvocato che altera e falsifica, per un lungo periodo di tempo, certificazioni mediche allo scopo di attestare infermità simulate, tanto che nell’ambiente cittadino la conoscenza delle pratiche truffaldine usate dallo studio sia talmente diffusa da raggiungere la risonanza della notorietà, conferisce al comportamento il massimo grado di gravità dal punto di vista della deontologia, in aperta violazione dei principi di correttezza, dignità e decoro professionale, con grave vulnerazione del prestigio personale e dell’avvocatura (nella specie i suddetti comportamenti, per la gravità intrinseca dei fatti commessi, sono stati ritenuti tali da giustificare la sanzione della cancellazione). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Lucca, 20 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 31 marzo 1993, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 31 Marzo 1993 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 20 Dicembre 1991 (censura)
Giurisprudenza CNF

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