Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di difesa – Esplicazione del mandato professionale – Utilizzazione di un assegno privo della sussistenza del credito sottostante per l’emissione di un provvedimento giudiziale – Rilevabilità in sede disciplinare – Non sussiste.

L’avvocato che, per ottenere un provvedimento ingiuntivo, utilizzi un assegno, la cui sussistenza del credito sottostante è oggetto di un apposito giudizio di cognizione, non viola i principi della deontologia forense. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni del 22 novembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 24 novembre 1994, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 24 Novembre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 22 Novembre 1992
Giurisprudenza CNF

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