Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di espressioni sconvenienti ed offensive – Critiche espresse a mezzo stampa – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento lesivo della dignità e correttezza professionale l’avvocato che acceda, per difendere le tesi del proprio assistito, a strumenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento (nella specie il professionista aveva inviato una lettera al giornale nella quale, perorando le ragioni del proprio assistito, aveva usato espressioni forti nei confronti della magistratura). La sanzione è stata contenuta nell’avvertimento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Brescia, 4 luglio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Guidi), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 21 Febbraio 1996 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 04 Luglio 1994 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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