Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Illecito deontologico – Circostanze attenuanti – Censura. Il professionista, che pur non essendo abilitato al patrocinio, in quanto semplice praticante procuratore, proceda ugualmente a compiere attività difensiva preclusa, compromette con tale comportamento gli interessi del cliente e la dignità e correttezza proprie della classe forense.

Chiavi di ricerca:
- numero: 57
- anno: 1988
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza

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Giurisprudenza CNF

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