Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Attività illecite – Illecito disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che attui una serie di attività illecite (nella specie: possesso di titoli falsificati e occultamento e distruzione degli stessi) pone in essere un comportamento riprovevole sul piano morale assolutamente incompatibile con la dignità dell’avvocato. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Milano del 24 maggio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 3 maggio 1995, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 03 Maggio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Maggio 1993
Giurisprudenza CNF

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