Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Tentativo di turbativa d’asta – Illiceità.

La proposta formulata ad un collega di desistere dal partecipare ad un’asta per l’aggiudicazione di un immobile (per consentire un acquisto meno oneroso al concorrente più interessato) costituisce grave illecito disciplinare (indipendentemente dall’esito del procedimento penale per turbativa d’asta, conclusosi con l’amnistia), e merita la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Modena, 18 novembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 7 luglio 1993, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 07 Luglio 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 18 Novembre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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