Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e probità – Richiesta di ulteriori somme non dovute in seguito ad accordo transattivo – Violazione.

Il professionista che abbia richiesto, trattato, concordato e contribuito a far ricevere alla propria parte assistita il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni in conseguenza di un sinistro stradale, nonostante fosse consapevole che tale somma non era dovuta avendo egli stesso in precedenza già concluso e sottoscritto un atto di transazione e quietanza per il risarcimento di ogni danno, è colpevole di aver violato i doveri di lealtà e probità professionale (nella specie la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due è stata ritenuta eccessiva, poiché si è ritenuto che il comportamento del professionista non fosse da considerare come atto diretto ad occultare maliziosamente la realtà, ma piuttosto come atto di eccessiva leggerezza forse per la pressione ricevuta dalla parte assistita che si riteneva insoddisfatta). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 15 novembre 1981).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. De Dominicis), sentenza del 15 marzo 1994, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 15 Marzo 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Novembre 1981
Giurisprudenza CNF

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