Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Omissione – Avvertimento.

Il mancato invio delle comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza determina la sanzione dell’avvertimento (nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha ridotto, ritenendola eccessiva, la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno inflitta dal Consiglio dell’Ordine, anche per la non addebitabilità di altre imputazioni). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 23 novembre 1991, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 23 Novembre 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment