Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Esercizio della professione legale senza esserne abilitato – Sospensione.

Il praticante che compia atti propri della professione legale come difensore e procuratore in giudizi promossi davanti ad un pretore, pur non essendo abilitato, viola i doveri di correttezza, probità e decoro professionale, ancorché tali atti siano stati compiuti senza dolo. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione-interruzione della pratica per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Livorno, 21 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 30 maggio 1994, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 21 Gennaio 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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