Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Assunzione d’incarico contro la propria parte assistita – Illecito deontologico.

Il professionista che abbia accettato di difendere una società contro la propria parte assistita, prima di dismettere il rapporto professionale con quest’ultima, tiene un comportamento non conforme alla dignità e alla correttezza professionale. Deve essere quindi confermata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 13 maggio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Montalto), sentenza del 16 marzo 1994, n. 30

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 16 Marzo 1994 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 13 Maggio 1991 (censura)
Giurisprudenza CNF

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