Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Reclamo al Consiglio nazionale forense contro i risultati elettorali – Termine – Rispetto – Condizioni.

In materia di elezioni forensi, l’art. 6 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, stabilendo che contro i risultati elettorali ciascun professionista può proporre reclamo alla Commissione centrale (ora Consiglio nazionale forense) entro dieci giorni dalla proclamazione, prevede un atto introduttivo del relativo procedimento – che ha natura giurisdizionale – che equivale, nella forma, ad un ricorso, con la conseguenza che soggiace alla disciplina a questo riservata dall’ordinamento processuale e può ritenersi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato al giudice competente (nella specie il reclamo risultava spedito a mezzo del servizio postale e quindi pervenuto al Consiglio nazionale forense oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti). (Rigetta ricorso avverso elezioni del C.d.O. di Milano del 4 febbraio 1994, secondo turno).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Febbraio 1994
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment