Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

In tema di dispensa dalla prova attitudinale prevista dall’art. 12 del d.lgs. 96/2001, deve ritenersi che : I) l’art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, prevede le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 d.lgs. n. 115/1992, stabilendo che l’avvocato stabilito debba avere, per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati, esercitato in Italia «in modo effettivo e regolare» la professione «con il titolo professionale di origine», aggiungendo che per esercizio effettivo e regolare della professione si intende l’esercizio reale dell’attività professionale svolta, senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana; II) quindi, al fine di conseguire la dispensa suddetta, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine, previa iscrizione nell’albo professionale; III) l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 34961 del 13 dicembre 2023

Giurisprudenza CNF

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