Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria

In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi in Italia e poi traferitosi in Spagna ove immediatamente otteneva l’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid” per poi richiedere, dopo appena tre mesi, l’iscrizione all’albo forense italiano che veniva rifiutata dal COA locale. Tale decisione veniva quindi impugnata avanti al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha respinto il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 26 Luglio 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Marzo 2011
Giurisprudenza CNF

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