Avvocati stabiliti: esclusa l’applicabilità del silenzio-assenso al procedimento di iscrizione

L’istituto del silenzio-assenso non opera con riferimento al procedimento di iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti, sia per espressa esclusione normativa (art. 45, co. 7, D.Lgs. n. 59/2010), sia per l’espresso rimedio di adire il CNF avverso l’inerzia del COA (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001). In ogni caso, il provvedimento espresso di rigetto da parte del COA, comunque intervenuto, sarebbe senz’altro preclusivo alla formazione del silenzio assenso, a nulla rilevando che il provvedimento reiettivo stesso sia “comunicato” all’interessato dopo la scadenza del termine entro cui provvedere sulla domanda di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 195, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 181.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 30 Marzo 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 21 Maggio 2015
Giurisprudenza CNF

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