Avvocati stabiliti e c.d. abuso del diritto comunitario

L’esercizio permanente della professione d’avvocato in Italia da parte di un cittadino di uno Stato membro della CE in possesso di un titolo corrispondente a quello di avvocato, conseguito in altro Paese, è regolato dal Decreto Legislativo n. 96/2001, adottato in attuazione della direttiva 98/5/CE, la cui disciplina soggiace però al principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto, che consiste nella volontà di ottenere, nel rispetto meramente formale delle regole, un vantaggio (quello di esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto dall’art.33, co.5, della Costituzione) derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. FERINA), sentenza del 26 luglio 2012, n. 109

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 26 Luglio 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Marzo 2011
Giurisprudenza CNF

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