L’art. 3 ultimo c.p.v. lett. b) della legge professionale consente in via d’eccezione l’esercizio della professione in pendenza di rapporto di lavoro dipendente solo agli avvocati di uffici legali istituiti presso enti pubblici specificatamente indicati. Pertanto è stata correttamente deliberata la cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo del professionista che risultava prestare la propria attività a […]