Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà, probità e decoro – Scrittura privata – Unilaterale integrazione di riconoscimento di debito – Illecito deontologico – Sanzione – Sospensione per anni uno – Congruità

Integra grave violazione deontologica degli artt. 5 e 6 c.d., in relazione alla quale va ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno, la condotta dell’avvocato che, dopo aver provveduto a redigere una scrittura privata di accordo sottoscritta dalle parti, aggiunga unilateralmente alla stessa, in un secondo tempo ed in assenza delle parti, un riconoscimento di debito a favore del suo assistito mai riconosciuto dalla controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 21 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 26 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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