Nel caso in cui la richiesta di compenso – anche eventualmente in misura notevolmente superiore ai massimi della tariffa professionale – se accettata dal cliente, non sussiste alcuna infrazione disciplinare. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vicenza, 14 febbraio 1987). Consiglio Nazionale Forense (pres. Pontecorvo, rel. Rutelli), decisione del 23 giugno 1988, n. 35