Il termine di quattro anni previsto per il patrocinio davanti alle Preture a favore dei praticanti procuratori decorre dalla data della laurea e non può essere prorogato per nessuna ragione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Lucera, 18 giugno 1988). Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 25 ottobre 1989, n. 145