È inammissibile il ricorso per ricusazione al Consiglio nazionale forense contro l’intero Consiglio dell’Ordine, in costanza di pendenza del relativo giudizio avanti il Consiglio dell’Ordine a quo. (Dichiara inammissibile ricorso per ricusazione Consiglio Ordine Bari). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 10 agosto 1992, n. 96