Assunzione di incarico contro ex cliente possibile solo dopo due anni e, comunque, purché sia estraneo a quello svolto in precedenza

Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 cod. deont. previgente), l’assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. Tali condizioni devono ricorrere congiuntamente (Nel caso di specie, l’avvocato accettava l’incarico di agire contro un cliente, al quale inviava quindi una diffida, in calce alla quale peraltro aggiungeva due righe informative sulla pratica tra loro in corso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 70 del 29 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 29 Luglio 2019 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 27 Maggio 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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