Art. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.

L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico (prev.)

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