Art. 47. Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega

1. L’avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull’attività svolta e da svolgere.
2. L’elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L’avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
4. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014)
(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)
(GU Serie Generale n. 241 del 16-10-2014)

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico

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