Art. 11. Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico

1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Nuovo Codice deontologico forense (in vigore dal 16/12/2014)
(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014)
(GU Serie Generale n. 241 del 16-10-2014)

Classificazione

- Decisione: [non classificata]
Codice Deontologico

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