Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento della suità della condotta, inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF del 21-04-2011, n. 66.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Ottobre 2008 (censura)
Giurisprudenza CNF

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