Anche il difensore d’ufficio è tenuto ad assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine

Anche il difensore d’ufficio è tenuto ad assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine e, nell’ipotesi di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente, ovvero ad indicare nella difesa un collega, a pena di sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Marzo 2009 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12196 del 14 Giugno 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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